Art. 6

LEGGE 21 marzo 1967, n. 160

In vigore dal 25 apr 1967
Mediante apposita convenzione da stipulare tra l'Università di Lecce ed il Consorzio universitario salentino, di cui al decreto del Prefetto di Lecce n. 28694 del 9 settembre 1955 e successive modificazioni, e da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica Istruzione, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i mezzi per il finanziamento dei posti di assistente ordinario previsti dalla tabella A del precedente per le Facoltà di lettere e filosofia e di magistero. I 21 posti di professore di ruolo per le Facoltà di lettere e filosofia, di magistero e di scienze di cui alla tabella A saranno prelevati dal contingente di posti di professore di ruolo di cui all'articolo 50, comma quarto, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed al comma secondo dell' della legge 13 luglio 1965, n. 874, non assegnato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
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