Art. 5
LEGGE 21 marzo 1967, n. 160
In vigore dal 25 apr 1967
All'Università di Lecce è assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria ed ausiliario di cui alla tabella A annessa alla presente legge.
I posti previsti sono riportati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali corrispondenti ruoli statali per il personale universitario.
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