Art. 5

LEGGE 12 dicembre 1966, n. 1078

In vigore dal 4 gen 1967
I periodi di aspettativa e di assenza autorizzati previsti dalla presente legge sono considerati a tutti i fini come effettivamente prestati. L'aspettativa, di cui all'articolo i, è considerata - ai fini del periodo di prova - legittimo impedimento per tutta la durata del mandato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 dicembre 1966 SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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