Art. 4

LEGGE 12 dicembre 1966, n. 1078

In vigore dal 4 gen 1967
Al personale, di cui all' della presente legge, competono, oltre al trattamento ordinario, gli assegni e le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale, i compensi per speciali prestazioni ed il compenso per lavoro straordinario in relazione ai servizi effettivamente prestati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-12-12;1078#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 12 dicembre 1966, n. 1078 (Art. 4 Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali.) — Testo vigente | Portale Normativo