Art. 1

LEGGE 12 dicembre 1966, n. 1078

In vigore dal 4 gen 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di Consiglieri regionali, Presidenti di Giunta provinciale, Assessori provinciali di Provincia con più di 700.000 abitanti, Sindaci di capoluogo di Provincia o di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, Assessori di Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, Presidenti di Enti e di Aziende con Amministrazione autonoma di Enti autonomi territoriali con più di 1000 dipendenti sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti.
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