Art. 2
LEGGE 12 dicembre 1966, n. 1078
In vigore dal 4 gen 1967
I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti a cariche di Consigliere comunale e Consigliere provinciale, esclusi i dipendenti per i quali a norma dell'articolo precedente è prevista l'aspettativa, sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-12-12;1078#art-2