Art. 2

LEGGE 12 dicembre 1966, n. 1078

In vigore dal 4 gen 1967
I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti a cariche di Consigliere comunale e Consigliere provinciale, esclusi i dipendenti per i quali a norma dell'articolo precedente è prevista l'aspettativa, sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato.
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