Art. 8

LEGGE 25 luglio 1966, n. 574

In vigore dal 13 ago 1966
La metà dei posti di cui al secondo comma dell' della presente legge, tolta l'aliquota assegnata dall' agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, vacanti e disponibili al 1 ottobre dell'anno 1965 e degli anni 1966 e 1967, è assegnata ad un concorso speciale riservato. Il Ministro per la pubblica istruzione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, autorizza i provveditori agli studi a disporre il relativo bando. Al concorso possono partecipare, indipendentemente dal limite di età, gli insegnanti non di ruolo che, con qualifica non inferiore a "buono", abbiano prestato servizio per almeno dieci anni in scuole elementari statali, parificate, popolari, sussidiare e sussidiate, dall'anno scolastico 1946-1947 all'anno scolastico 1965-1966 compreso, e per almeno tre di detti anni, successivamente al 1 ottobre 1954 in scuole elementari statali e popolari. La durata del servizio, ferme restando le altre condizioni, è ridotta a cinque anni per gli ex combattenti ed assimilati, per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio, e per coloro che, ottenendo un punteggio complessivo inferiore a 105 punti su 175, abbiano superato le prove d'esame in precedenti concorsi magistrali banditi dai provveditori agli studi o dall'Assessorato per l'istruzione della Regione siciliana. I posti eventualmente non conferiti per mancanza di vincitori sono assegnati al concorso ordinario bandito o da bandirsi.
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LEGGE 25 luglio 1966, n. 574 (Art. 8 Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari) — Testo vigente | Portale Normativo