Art. 9
LEGGE 25 luglio 1966, n. 574
In vigore dal 13 ago 1966
Gli esami del concorso speciale consistono in un colloquio rivolto a saggiare il grado di preparazione professionale e in una prova pratica che miri ad accertare le attitudini all'esercizio della funzione docente.
I 100 punti assegnati alle prove d'esame sono ugualmente ripartiti fra il colloquio e la prova pratica. I 25 punti riservati ai titoli sono ripartiti assegnando un massimo di 14 punti ai titoli di servizio, di 10 punti ai titoli di cultura, di 1 punto alle benemerenze.
Salvo quanto previsto nei precedenti commi, valgono per il concorso speciale" tutte le altre norme stabilite dalla presente legge anche ai fini dell'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 luglio 1966
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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