Art. 1
LEGGE 25 luglio 1966, n. 574
In vigore dal 29 ott 1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 SETTEMBRE 1971, N. 820
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