Art. 3

LEGGE 25 luglio 1966, n. 574

In vigore dal 29 ott 1971
È istituita una graduatoria provinciale permanente dei maestri non di ruolo, compresi nella graduatoria di merito di cui al precedente e non nominati per mancanza di posti. L'iscrizione avviene nell'ordine determinato dal punteggio complessivo conseguito nel concorso. Nel caso in cui l'insegnante non di ruolo sia stato incluso nella graduatoria di merito in più di un concorso della stessa Provincia, l'iscrizione nella graduatoria permanente avviene tenendo conto del miglior risultato, aumentato di un punto per ogni concorso superato con non meno di 6/10 per ciascuna prova. A parità di punti fra insegnanti provenienti da diversi concorsi precede chi abbia superato il concorso bandito in data anteriore. A parità di punteggio complessivo, costituisce titolo di precedenza nella graduatoria l'anzianità di concorso e, in subordine, di servizio. L'insegnante non di ruolo che sia stato incluso nella graduatoria di merito di concorsi effettuati in Province diverse, può chiedere l'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente di ciascuna Provincia ed è collocato nel posto che gli compete per effetto dei punti ottenuti nella graduatoria di merito del concorso di quella Provincia, aumentati di un punto per ogni concorso superato con non meno di 6/10 in ciascuna prova. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 SETTEMBRE 1971, N. 820 . COMMA ABROGATO DALLA L. 24 SETTEMBRE 1971, N. 820 .
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