Art. 4

LEGGE 1 giugno 1966, n. 417

In vigore dal 7 lug 1966
All'onere di lire 5.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1966 si farà fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 2591 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 giugno 1966 SARAGAT MORO - TREMELLONI - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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LEGGE 1 giugno 1966, n. 417 (Art. 4 Estensione ai palombari e sommozzatori e loro guide del personale civile e operaio del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969.) — Testo vigente | Portale Normativo