Art. 2
LEGGE 1 giugno 1966, n. 417
In vigore dal 7 lug 1966
Per l'applicazione della tabella anzidetta, i palombari, sommozzatori e guide del personale civile, avranno il trattamento stabilito per gli ufficiali superiori se appartenenti a qualifiche provviste di stipendio non inferiore all'ex coefficiente 325, e quello stabilito per gli ufficiali inferiori se appartenenti a qualifiche provviste di stipendio non superiore all'ex coefficiente 271; i palombari, sommozzatori e guide appartenenti al personale operaio, avranno il trattamento stabilito per il capo di terza classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti quando siano classificati capi operaio o operai di 1ª e 2ª categoria, e quello stabilito per il sottocapo e comune di 1ª e 2ª classe e gradi corrispondenti quando siano classificati operai di 3ª categoria e inferiori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-06-01;417#art-2