Art. 1
LEGGE 1 giugno 1966, n. 417
In vigore dal 7 lug 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
La tabella annessa alla legge 7 ottobre 1957, n. 969, concernente assegni ai palombari e sommozzatori della Marina e loro guide, si applica anche ai palombari, sommozzatori e loro guide facenti parte del personale civile e operaio della Marina.
Gli assegni di cui alla tabella stessa non sono cumulabili con i soprassoldi previsti dall'articolo 22, lettera a), della legge 5 marzo 1961, n. 90.
Storico versioni
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