Art. 3
LEGGE 1 giugno 1966, n. 417
In vigore dal 7 lug 1966
Per il periodo 10 luglio 1956-31 dicembre 1957 si precede a favore dei palombari, sommozzatori e guide appartenenti al personale civile e operaio della Marina, al conguaglio tra gli assegni di immersione percepiti e quelli risultanti dall'applicazione degli della presente legge.
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