Art. 2
In vigore dal 10 lug 1966
Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all' del Trattato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 maggio 1966
SARAGAT
MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE - PIERACCINI - PRETI - COLOMBO - GUI - MANCINI - RESTIVO - SCALFARO - ANDREOTTI - BOSCO - TOLLOY - NATALI - BO - MARIOTTI - CORONA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-rd-2