Allegato IICapo VII

Art. 12

In vigore dal 10 lug 1966
Fatte salve le precedenti disposizioni, la presente decisione non reca pregiudizio ai luoghi provvisori di lavoro delle Istituzioni e dei servizi delle Comunità Europee quali risultano da precedenti decisioni dei Governi, nonché al raggruppamento dei servizi conseguente all'istituzione di un Consiglio unico e di una Commissione unica.
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