Allegato II›Capo VII
Art. 12
In vigore dal 10 lug 1966
Fatte salve le precedenti disposizioni, la presente decisione non reca pregiudizio ai luoghi provvisori di lavoro delle Istituzioni e dei servizi delle Comunità Europee quali risultano da precedenti decisioni dei Governi, nonché al raggruppamento dei servizi conseguente all'istituzione di un Consiglio unico e di una Commissione unica.
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Prourn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-ai-12