Art. 1
In vigore dal 10 lug 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee ed il Protocollo sui privilegi e le immunità, con Atto finale e Decisione dei rappresentanti del Governi, firmati a Bruxelles l'8 aprile 1965.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-rd-1