Art. 6
LEGGE 30 dicembre 1965, n. 1560
In vigore dal 17 feb 1966
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al personale della Guardia di finanza imbarcato su navi militari o su unità navali del Corpo, nella misura prevista per i corrispondenti gradi della Marina militare.
Ai sottufficiali e militari di truppa del predetto Corpo i capi di corredo perduti in caso di sinistro sono sostituiti in natura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-12-30;1560#art-6