Art. 4
LEGGE 30 dicembre 1965, n. 1560
In vigore dal 17 feb 1966
Le misure delle indennità indicate nella tabella allegata si intendono riferite alla perdita totale degli oggetti di vestiario o degli strumenti.
In caso di perdita parziale, l'importo da corrispondere è determinato dal Ministero della difesa in proporzione al danno subito.
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