Art. 2

LEGGE 30 dicembre 1965, n. 1560

In vigore dal 17 feb 1966
Al personale dell'Esercito e dell'Aeronautica militare facente parte dei reparti imbarcati sulle navi militari spetta l'indennità per perdita corredo prevista per i corrispondenti gradi del personale della Marina.
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