Art. 1

LEGGE 30 dicembre 1965, n. 1560

In vigore dal 17 feb 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Agli ufficiali, sottufficiali e militari del CEMM nonchè all'altro personale della stessa Forza armata indicato nella tabella annessa alla presente legge, che per causa di sinistro marittimo abbiano perduto gli effetti del proprio corredo o gli oggetti personali o gli strumenti nautici, scientifici o chirurgici di loro proprietà sono corrisposte, a domanda, le indennità per ciascun titolo stabilite nella predetta tabella. Le indennità suddette sono dovute, in tempo di guerra, anche se la perdita sia avvenuta in una destinazione a terra per circostanza o evento di servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-12-30;1560#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo