Art. 1
LEGGE 30 dicembre 1965, n. 1560
In vigore dal 17 feb 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Agli ufficiali, sottufficiali e militari del CEMM nonchè all'altro personale della stessa Forza armata indicato nella tabella annessa alla presente legge, che per causa di sinistro marittimo abbiano perduto gli effetti del proprio corredo o gli oggetti personali o gli strumenti nautici, scientifici o chirurgici di loro proprietà sono corrisposte, a domanda, le indennità per ciascun titolo stabilite nella predetta tabella.
Le indennità suddette sono dovute, in tempo di guerra, anche se la perdita sia avvenuta in una destinazione a terra per circostanza o evento di servizio.
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