Art. 8

LEGGE 29 novembre 1965, n. 1330

In vigore dal 29 dic 1965
Salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 25 settembre 1040, n. 1424, chiunque viola le disposizioni di cui agli è punito con la multa di lire 250 per ogni chilogrammo di latte magro in polvere oggetto della violazione, ma la pena non può essere inferiore a lire 200.000.
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