Art. 9
LEGGE 29 novembre 1965, n. 1330
In vigore dal 29 dic 1965
Chiunque viola le disposizioni di cui all' è punito con la multa da lire 80.000 a lire 1.500.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-11-29;1330#art-9