Art. 4
LEGGE 29 novembre 1965, n. 1330
In vigore dal 29 dic 1965
È vietato vendere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo mangimi composti contenenti latte magro in polvere nei quali non sia presente nella misura stabilita l'elemento rivelatore di cui all'.
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