Art. 3
LEGGE 29 novembre 1965, n. 1330
In vigore dal 29 dic 1965
I mangimi composti contenenti latte magro in polvere preparati in Italia o importati dall'estero debbono essere addizionati con amido di granturco in misura non inferiore al 2 per cento del quantitativo di latte magro in polvere impiegato nei mangimi stessi, ovvero con alcuni degli altri elementi rivelatori o denaturanti che potranno essere indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per la sanità. Con lo stesso decreto saranno stabilite le quantità e le modalità d'impiego di tali elementi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-11-29;1330#art-3