Art. 7
LEGGE 4 agosto 1965, n. 1103
In vigore dal 16 ott 1965
Il tirocinio degli allievi presso gli istituti ed ospedali di cui all'articolo 4, che abbiano istituito i corsi, non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con gli stessi detti enti sono esonerati dall'obbligo di corrispondere qualsiasi emolumento a titolo di stipendio o salario e qualsiasi contributo assicurativo e previdenziale.
Gli enti stessi provvedono all'assicurazione degli allievi contro gli infortuni, le malattie e lesioni causate da raggi X e sostanze radio-attive a norma del successivo , li ricoverano gratuitamente in caso di malattia acuta contratta durante il corso.
Gli allievi che siano già in rapporto di servizio con l'ente presso il quale si svolge il corso continuano a percepire gli assegni in godimento all'atto dell'ammissione alla scuola, purchè completino il normale orario di servizio quando non sono impegnati nei doveri scolastici.
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