Art. 1
LEGGE 4 agosto 1965, n. 1103
In vigore dal 16 ott 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
È soggetto a vigilanza del Ministero della sanità l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.
La vigilanza si estende:
a) alla formazione tecnico-professionale;
b) all'accertamento del titolo di abilitazione;
c) all'esercizio dell'arte predetta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-08-04;1103#art-1