Art. 1 · LEGGE 4 agosto 1965, n. 1103

Art. 1

LEGGE 4 agosto 1965, n. 1103

In vigore dal 16 ott 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È soggetto a vigilanza del Ministero della sanità l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica. La vigilanza si estende: a) alla formazione tecnico-professionale; b) all'accertamento del titolo di abilitazione; c) all'esercizio dell'arte predetta.
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