Art. 3

LEGGE 4 agosto 1965, n. 1103

In vigore dal 16 ott 1965
L'istituzione delle scuole di tecnico di radiologia medica è autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione. Nelle stesse forme viene approvato il regolamento per le scuole stesse.
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