Art. 8

LEGGE 4 agosto 1965, n. 1103

In vigore dal 24 feb 1983
Al termine del corso di studi gli allievi sosterranno una prova di esame orale e pratica. Tale prova si svolgerà in due sessioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge. La Commissione esaminatrice è nominata dal medico provinciale, che la presiede, ed è composta: a) dal direttore della scuola; b) da un primario ospedaliero di ruolo della specialità, designato dall'Ordine dei medici della Provincia; c) da un docente di materie obbligatorie del corso di studi; d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. e) un tecnico sanitario di radiologia medica designato dal collegio professionale provinciale o interprovinciale . Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità esercita le funzioni di segretario. Le spese per il funzionamento della Commissione di esame sono liquidate dall'Ente che istituisce la scuola.
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