Art. 54

LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

In vigore dal 1 ago 1965
Esenzione da oneri fiscali dei documenti occorrenti per conseguire le prestazioni Sono esenti da ogni tassa e diritto dovuto a favore dello Stato ed anche dei Comuni tutti i documenti relativi a domande di prestazione, da corrispondersi a favore degli iscritti e dei loro aventi causa.
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