Art. 51

LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

In vigore dal 1 ago 1965
Sanzioni. Le aziende debbono comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le notizie ed i dati occorrenti per l'applicazione della presente legge. Indipendentemente da quanto previsto dall' per il ritardato versamento dei contributi, in caso di ritardo nell'invio degli elenchi di contribuzione di cui al precedente , le aziende sono tenute al pagamento di una penale di lire 1000 per ciascun dipendente da iscrivere negli elenchi stessi e per ogni mese di ritardo o frazione di mese. La penale non può comunque essere inferiore a lire 50.000. In caso di ritardo nella trasmissione dei dati di cui all'ultimo comma del precedente la penale a carico delle aziende è di lire 1000 per ciascun nominativo a cui si riferisce il ritardo e per ciascun mese o frazione di mese. La penale non può comunque essere inferiore a lire 50.000.
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