Art. 50

LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

In vigore dal 1 ago 1965
Concessione, al personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1 luglio 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge, della facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione e l'iscrizione. Coloro che, essendosi trovati nelle condizioni di cui al primo comma del precedente ed avendo conseguito il riconoscimento di cui all'articolo stesso, non abbiano tuttavia maturato i requisiti occorrenti per ottenere la pensione a carico del Fondo, possono avvalersi delle disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria della contribuzione o della iscrizione di cui al precedenti purchè inoltrino la relativa domanda entro un anno dalla data in cui l'I.N.P.S. ha dato comunicazione dell'avvenuto riconoscimento.
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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859#art-50

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