Art. 45

LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

In vigore dal 1 ago 1965
Riconoscimento dei periodi di servizio prestato posteriormente al 31 dicembre 1946 Al personale in servizio di cui al precedente che sia già stato iscritto alla Cassa nazionale della gente dell'aria dal 1 gennaio 1947 o da data posteriore, è riconosciuto, ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico del Fondo il periodo di servizio prestato presso aziende di navigazione aerea, posteriormente al 31 dicembre 1946, con iscrizione alla citata Cassa e fino alla entrata in vigore della presente legge, purchè, durante il periodo stesso, risultino versati in suo favore i corrispondenti contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e purchè non abbia ottenuto dalla Cassa medesima la liquidazione dell'accantonamento di propria pertinenza. Le posizioni assicurative costituite in favore degli interessati nell'assicurazione generale obbligatoria durante i periodi oggetto di riconoscimento sono annullate e la gestione dell'assicurazione generale accrediterà il Fondo dell'importo complessivo dei contributi base e integrativi versati dalle aziende per gli interessati medesimi in corrispondenza dei periodi suindicati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859#art-45

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo