Art. 42
LEGGE 13 luglio 1965, n. 859
In vigore dal 1 ago 1965
Prestazioni agli iscritti volontari.
Gli iscritti volontari di cui agli hanno diritto:
a) alla pensione di anzianità, di cui ai punti 1), 2), 3) del precedente ;
b) alla pensione di invalidità, purchè ricorrano, nei loro confronti, gli estremi per il riconoscimento della invalidità previsti dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.
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