Art. 37

LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

In vigore dal 1 ago 1965
Incedibilità, impignorabilità e insequestrabilità delle pensioni. Le pensioni costituite in forza della presente legge non sono cedibili se non a favore di stabilimenti ospitalieri o ricoveri, per il pagamento delle diarie relative. Esse sono esenti da pignoramento e sequestro e non possono essere soggette a riduzioni, salvo che a titolo di alimenti dovuti per legge. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha diritto di trattenere sulle prestazioni di cui alla presente legge l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859#art-37

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo