Art. 32

LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

In vigore dal 1 ago 1965
Figli e persone equiparate Agli effetti della liquidazione delle prestazioni previste dalla presente legge, si considerano figli minori i figli legittimi, legittimati e naturali nonchè gli equiparati ad essi, secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, di età non superiore ai 21 anni od anche in età superiore, purchè inabili al lavoro. Si considerano altresì equiparati ai figli minori di anni 21 gli studenti universitari fino al conseguimento della laurea e, comunque, non oltre il compimento del 26° anno di età. Le figlie sono considerate, ai fini della liquidazione delle prestazioni previste dalla presente legge, soltanto se nubili. I nati da precedente matrimonio del coniuge dello iscritto o del pensionato non hanno diritto al trattamento indiretto o di reversibilità quando risultino titolari di altro trattamento di pensione.
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