Art. 31
LEGGE 13 luglio 1965, n. 859
In vigore dal 3 ago 1989
Esclusione del coniuge superstite dal diritto a pensione
La pensione di cui al precedente articolo 29 non spetta al coniuge superstite:
a) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa;
b) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni e tra i coniugi esista una differenza di età superiore a 20 anni;
c) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età inferiore a 72 anni, il matrimonio sia durato meno di due anni, e tra i coniugi esista una differenza di età superiore a 20 anni.
Si prescinde dai requisiti dell'età del pensionato, della durata del matrimonio e della differenza di età fra i coniugi, quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro.
Perde altresì il diritto alla pensione il coniuge che passa a seconde nozze.
Ove si tratti della vedova, essa ha però diritto, in caso di nuovo matrimonio, alla corresponsione di una somma pari all'ammontare di una annualità della pensione percepita anteriormente alle nozze, ivi compresa la tredicesima mensilità.
Storico versioni
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