Art. 22

LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

In vigore dal 29 gen 1974
Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione Hanno diritto a pensione di anzianità gli iscritti, quando, avendo cessato il servizio per dimissioni o licenziamento: 1) possano far valere un periodo utile di almeno 25 anni, di cui almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo, qualunque sia l'età; 2) ovvero abbiano compiuto il 50° anno di età e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo; 3) ovvero abbiano compiuto il 45° anno di età ed un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In questo caso la misura della pensione è ridotta in base ai coefficienti sotto elencati: Eta Coefficienti 49.............................................. 0,9737 48.............................................. 0,9468 47.............................................. 0,9196 46.............................................. 0,8922 45.............................................. 0,8647 Hanno diritto alla pensione di invalidità gli iscritti: a) che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purchè la invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo; b) che siano riconosciuti invalidi ai sensi delle disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, purchè l'invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo, e possano far valere almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo, se l'invalidità non è dovuta a causa di servizio. Ove l'invalidità sia dovuta a causa di servizio, per evento verificatosi posteriormente al 31 dicembre 1971, il diritto alla pensione si consegue con il solo requisito dell'iscrizione. Si considera dovuta a causa di servizio la invalidità che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermità contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto.
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