Art. 23

LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

In vigore dal 1 ago 1965
Periodi utili a pensione Ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione in favore degli iscritti al Fondo, sono computati utili i periodi: a) per i quali siano stati versati i contributi al Fondo in applicazione dei precedenti ; b) riconosciuti in applicazione dei successivi ; c) per i quali siano stati versati i contributi volontari ai sensi del successivo .
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