Art. 23
LEGGE 13 luglio 1965, n. 859
In vigore dal 1 ago 1965
Periodi utili a pensione
Ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione in favore degli iscritti al Fondo, sono computati utili i periodi:
a) per i quali siano stati versati i contributi al Fondo in applicazione dei precedenti ;
b) riconosciuti in applicazione dei successivi ;
c) per i quali siano stati versati i contributi volontari ai sensi del successivo .
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