Art. 14
LEGGE 13 luglio 1965, n. 859
In vigore dal 1 lug 1997
Misura e versamento del contributo
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale di volo è stabilito nel 15 per cento degli elementi retributivi di cui al precedente , validi ai fini della pensione, ed è ripartito per i 2/3 a carico dell'azienda e, per 1/3, a carico del personale. Ove intervengano variazioni in tale aliquota contributiva, oltre l'aliquota prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, la quota eccedente quest'ultima sarà ripartita in ragione di 3/5 a carico dell'azienda e di 2/5 a carico del personale. (3) (4)
La misura della percentuale del contributo stabilita dal precedente comma per la copertura degli oneri del Fondo di previdenza del personale di volo può essere modificata, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza, di cui al precedente .
Finchè non sarà stabilita la nuova misura della percentuale di contributo, questo è versato dalle aziende, salvo conguaglio, nella misura dovuta per l'anno precedente.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 APRILE 1997, N. 164
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Le aziende rispondono del pagamento del contributo previsto dal presente articolo anche per la parte a carico dei dipendenti.
L'obbligo del versamento del contributo sussiste anche se il dipendente abbia superato il 50° anno di età.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1965-07-13;859#art-14