Art. 4

LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

In vigore dal 27 nov 1988
Obbligo dell'iscrizione. 1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i soggetti appartenenti alle categorie del personale di volo previste dall'articolo 732 del codice della navigazione che: a) svolgano servizio in via prevalente a bordo dell'aeromobile; b) abbiano età inferiore ad anni 60; c) siano iscritti negli albi e nei registri tenuti dall'Ente nazionale della gente dell'aria; .il04; d) siano titolari di brevetti aeronautici, di licenza o di attestato, e sottoposti ai controlli periodici presso gli istituti medico-legali dell'aeronautica militare; e) siano dipendenti da aziende di navigazione aerea o di costruzioni aeronautiche e assunti con il contratto di lavoro disciplinato dagli articoli 900 e seguenti del codice della navigazione. 2. Sono, altresì, iscritti i soggetti indicati al comma 1 che abbiano i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) e siano dipendenti da aziende esercenti i servizi aerei non di linea ai sensi degli articoli 788 e seguenti del codice della navigazione
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