Art. 2
LEGGE 13 luglio 1965, n. 859
In vigore dal 1 ago 1965
Ordinamento del Fondo e soppressione della Cassa nazionale della gente dell'aria
Il Fondo di cui al precedente costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Al Fondo medesimo, e per esso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono trasferite le attività e le passività, gli oneri ed i diritti e quanto altro di pertinenza della "Cassa nazionale della gente dell'aria" di cui al regio decreto 31 dicembre 1934, n. 2264, che viene soppressa con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e la cui gestione si considera cessata con la data predetta. Alle operazioni di stralcio della gestione soppressa provvede il Fondo di previdenza regolato dalla presente legge.
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