Art. 56

LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

In vigore dal 1 ago 1965
Entrata in vigore. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare coma legge dello Stato. Data a Coma, addì 13 luglio 1965 SARAGAT MORO - DELLE FAVE - COLOMBO - JERVOLINO Visto, Il Guardasigilli: REALE
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