Art. 32

LEGGE 26 giugno 1965, n. 717

In vigore dal 30 giu 1965
Disposizioni per la progettazione direzione e collaudo delle opere Per la progettazione, la direzione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti pubblici concessionari potranno anche avvalersi dell'opera di professionisti non appartenenti alla pubblica Amministrazione, purchè iscritti in apposito albo istituito presso la Cassa per il Mezzogiorno.
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