Art. 28
LEGGE 26 giugno 1965, n. 717
In vigore dal 30 giu 1965
Coordinamento della legislazione in favore dei territori meridionali e decorrenza dei benefici
La presente legge si applica semprechè la materia non sia disciplinata da disposizioni legislative poste in essere dalle Regioni a norma degli statuti approvati con leggi costituzionali ed in conformità ai principi generali dell'ordinamento statale ed al prevalente interesse economico nazionale.
Restano ferme le disposizioni della vigente legislazione in favore dei territori meridionali, ivi comprese quelle riferite a singole regioni o a particolari territori.
L'importo dei progetti che, a norma dell' della legge 10 agosto 1950, n. 646, richiedono il parere preventivo della speciale delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è elevato a 300 milioni.
Le agevolazioni di cui ai precedenti sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè l'inizio non sia anteriore ai 28 gennaio 1965, data di presentazione al Parlamento della legge medesima.
Le agevolazioni di cui al precedente sono concedibili anche agli impianti industriali in corso di realizzazione, purchè la loro entrata in funzione non sia anteriore ai 28 gennaio 1965.
La legge 14 agosto 1960, n. 836, è applicabile agli idrocarburi estratti in tutti i territori meridionali per la parte utilizzata dagli impianti industriali ubicati nelle province in cui avviene la coltivazione.
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