Art. 33

LEGGE 26 giugno 1965, n. 717

In vigore dal 30 giu 1965
Personale della Cassa Il personale della Cassa è comandato dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici o assunto con contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni relative all'ordinamento del personale sono adottate dal Consiglio di amministrazione della Cassa, previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria, ed approvate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
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