Art. 27

LEGGE 26 giugno 1965, n. 717

In vigore dal 30 giu 1965
Completamento del pino quindicennale Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, può autorizzare la Cassa a completare l'attuazione del piano quindicennale di cui all' della legge 10 agosto 1950, n. 616 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle opere ritenute necessarie al conseguimento degli obiettivi di sviluppo dei territori meridionali, anche mediante il potenziamento dei servizi civili.
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