Art. 34
LEGGE 26 maggio 1965, n. 590
In vigore dal 24 giu 1965
Il primo comma dell' della legge 6 agosto 1954, n. 601 è sostituito dal seguente:
"In luogo del certificato dell'Ispettorato agrario richiesto dall' può essere prodotta un'attestazione provvisoria dell'Ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;590#art-34