Art. 34 · LEGGE 26 maggio 1965, n. 590

Art. 34

LEGGE 26 maggio 1965, n. 590

In vigore dal 24 giu 1965
Il primo comma dell' della legge 6 agosto 1954, n. 601 è sostituito dal seguente: "In luogo del certificato dell'Ispettorato agrario richiesto dall' può essere prodotta un'attestazione provvisoria dell'Ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio".
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